LODO ARBITRALE IN ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO, RESO IN BRESCIA IN DATA 20 LUGLIO 2020
La funzione suppletiva generalmente riconosciuta, anche in via di applicazione analogica, alle norme dettate per le S.p.A., permette di ritenere applicabile il regime di impugnazione di cui all’art. 2388 c.c. commi 4 e 5 (in tema di invalidità delle delibere consiliari nelle S.p.A.) anche alle delibere consiliari delle S.r.l., in quanto norma espressiva del principio generale dettato dal nostro ordinamento in tema di impugnabilità degli atti collegiali (art. 2377 cod. civ.).
IL CASO E LE TESI DIFENSIVE DELLE PARTI, LA DISCIPLINA EX ART. 2388 COMMA QUARTO E’ APPLICABILE ALLE S.R.L.?
con decreto in data 30 luglio 2019, in calce all’istanza depositata dal presidente del C.d.A., il Tribunale di Brescia , in ossequio alla clausola compromissoria prevista dallo statuto della società, nominava l’arbitro unico, affinché decidesse sulla validità delle delibere consiliari assunte a seguito di convocazione ritenuta dal predetto presidente irrituale.
In particolare, il Presidente del C.d.A., ai sensi dell’art. 2388 comma quarto cod. civ., in qualità di amministratore assente, rilevava come la convocazione del C.d.A. in oggetto fosse avvenuta ad opera dei consiglieri, in aperta violazione di quanto previsto dalla disciplina statutaria (che demandava la convocazione del C.d.A. al solo presidente), donde l’invalidità delle delibere adottate in tale occasione.
I convenuti, con propria memoria di precisazione dei quesiti, eccepivano in via preliminare l’inammissibilità dell’azione ex art. 2388 cod. civ., in quanto asseritamente inapplicabile alle società a responsabilità limitata, dovendo al contrario trovare applicazione la sola norma di cui all’art. 2475 ter cod. civ. (secondo la quale nelle S.r.l. le deliberazioni del C.d.A. possono essere impugnate solo se assunte con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società).
LA DECISIONE DELL’ARBITRO: chiamato a decidere, in via preliminare, sulla possibilità di impugnare o meno le delibere consiliari di una S.r.l. ai sensi dell’art. 2388 comma quarto cod. civ., l’arbitro premetteva qualche breve cenno sulla ragione di una stringata disciplina riservata dal legislatore alle società a responsabilità limitata ed alla conseguente funzione suppletiva, anche in via di applicazione analogica, di alcune norme dettate in materia di società per azioni, anche per ovviare ad eventuali discipline statutarie non esaustive.
Dichiarava, perciò, infondata l’eccezione dei consiglieri convenuti, in quanto in contrasto con il principio generale dell’impugnabilità degli atti collegiali (art. 2377 cod. civ.), giudicando invece più convincente l’orientamento giurisprudenziale ricordato dal presidente del C.d.A.[1], secondo il quale anche l’amministratore di una S.r.l., assente o dissenziente può impugnare la delibera consiliare entro novanta giorni dalla data della sua adozione, qualora quest’ultima, come nel caso di specie, risulti non conforme alla legge o allo statuto.