Il caso
Sul presupposto che gli amministratori di una Società avrebbero indotto gli “investitori” di un trust a concedere un mutuo rappresentando una situazione economico-patrimoniale non veritiera mediante la presentazione di documenti inattendibili e false rassicurazioni, il medesimo trust ha convenuto in giudizio i predetti amministratori al fine di ottenere l’accertamento della loro responsabilità ai sensi degli artt. 2476, comma 6 (attuale comma 7), 2394 e 2043 c.c. e la condanna degli stessi al risarcimento del danno patito.
Le argomentazioni dei convenuti, rappresentati e difesi dallo Studio Legale Baratti
La difesa dei convenuti eccepiva in via pregiudiziale la mancanza di legittimazione attiva dell’attore, il difetto di legittimazione processuale e la conseguente procedibilità/inammissibilità della domanda, in ragione dell’assenza di personalità giuridica in capo al trust, chiedendo così l’integrale rigetto delle domande attoree anche in quanto infondate.
In particolare, nell’atto di citazione del richiedente, il trust è indicato più volte quale titolare della pretesa risarcitoria fatta valere, in quanto soggetto tratto dolosamente e/o colposamente in errore dai convenuti circa la capacità della società di restituire il mutuo concessole.
Pertanto, era da escludersi che l’atto fosse riferito alla persona del trustee in tale qualità: le locuzioni testuali utilizzate identificano univocamente nel solo trust il soggetto nel cui interesse l’azione è esercitata, nell’erroneo convincimento che si tratti di soggetto dotato di personalità giuridica.
La giuridica inesistenza del soggetto qualificato come attore comporta l’impossibilità di identificare nel trustee il relativo “legale rappresentante” e di ritenere come validamente conferita al difensore la procura: ne consegue che il difetto di legittimazione processuale in capo al presunto rappresentante e di ius postulandi in capo al difensore.
La decisione del Giudice
In dottrina e giurisprudenza è insegnamento consolidato che il trust rappresenti un semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un determinato fine, nell’interesse di uno o più beneficiari (formalmente intestati al trustee) e non costituisca un ente dotato di personalità giuridica.
Nella pronuncia in commento viene menzionata la decisione della Suprema Corte (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800) in cui viene ricordato che l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, esecutivo in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee. A quest’ultimo viene demandato di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le nome imposte dalla legge: è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione. Il trustee è l’unica persona di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentate, ma quale soggetto – secondo la Cassazione 18 dicembre 2015, n. 25478 e 20 febbraio 2015, n. 3456 – che dispone del diritto di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2015, n. 10105).
Dunque, è da escludersi che il trust sia titolare di diritti o portatore di obblighi, di conseguenza i beni conferiti nello stesso devono essere pignorati nei confronti del trustee (e non del trust), mentre un pignoramento eseguito nei confronti di un trust integra, secondo la Suprema Corte n. 2043/2017, “fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti quanto di subire espropriazioni (cioè coattivi trasferimenti)”.
Sulla scorta di questa ricostruzione il Giudice adito ha ritenuto di accogliere l’eccezione pregiudiziale dei convenuti, evidenziando la giuridica inesistenza del soggetto qualificato come attore.
Inoltre, il Giudice ha precisato che la proposizione dell’azione in mancanza di procura comporta che dell’attività processuale svolta assume esclusiva responsabilità il difensore e ciò anche in ordine alle spese di lite, ai sensi e per gli effetti degli artt. 83 e 91 c.p.c.